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    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

    per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica

    Art. 3 (Assunzione)

    1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
    1) la data di assunzione;
    2) il livello di inquadramento a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
    3) il trattamento economico iniziale;
    4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
    5) il numero di matricola.
    All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
    1) la carta d'identità o documento equivalente;
    2) il libretto di lavoro o documento equivalente e il libretto formativo del cittadino se in possesso del lavoratore;
    3) il tesserino di codice fiscale;
    4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda istruttori ed insegnanti di autoscuole e scuole nautiche ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda;
    5) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma dei corsi di addestramento frequentati.
    3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le eventuali successive variazioni.
    4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
    5. E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

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