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Art. 4 (Periodo di prova)
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 4 mesi per gli impiegati di 5° livello nonché per il personale da adibire all'attività di insegnate o di istruttore di guida o di nautica;
- 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello.
Resta fermo il periodo di 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 3.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitata da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.
7. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.