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    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

    per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica

    Art. 13 (Indennità di cassa)

    1. Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 5% del minimo tabellare mensile.
    2. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
    3. Tale indennità non concorre al computo t.f.r., nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri istituti contrattuali.

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