(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2. E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
3. E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
4. E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art. 12:
- lavoro notturno maggiorazione del 20%;
- lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) diurno: maggiorazione 20%;
b) notturno: maggiorazione 50%;
lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):
- maggiorazione 50%.
----------
L'accordo 3 luglio 2013 prevede quanto segue:
Lavoro notturno
Al lavoro normale notturno svolto dall'istruttore di guida si applica la maggiorazione del 10%. Al lavoro straordinario feriale notturno svolto dallo stesso lavoratore si applica la maggiorazione del 40%.