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Art. 15 (Lavoro straordinario e banca ore)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite settimanale previsto dall'art. 8, comma 1.
4. E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica. E' altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 10.
5. E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.
6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 12:
- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%.1
- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 55%.2
- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 55%.
- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 80%.
7. Le suddette percentuali, come quelle dell'art. 14, non sono cumulabili, intendendo che la maggiore assorbe la minore.
8. La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 20 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi. La decisione del pagamento o del recupero deve avvenire, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore, entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo.
9. Nelle aziende con orario settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi, il lavoro prestato nella giornata del sabato sarà considerato straordinario feriale diurno con la maggiorazione del 40%.
10. Le ore straordinarie effettuabili annualmente non possono superare le 230 ore annue pro-capite.
11. Per le ore straordinarie che superino le 230 fino al raggiungimento delle 300 ore annue, il lavoratore, potrà richiedere di fruire in alternativa al relativo trattamento economico, di permessi compensativi.
12. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi, anche a gruppi di 4 o 8 ore.
13. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla funzione, deve essere reso possibile compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
14. Le ore non godute come permessi compensativi dovranno essere retribuite alla fine di ogni anno.
15. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario verranno comunque pagate con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione lavorativa.
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L'accordo 3 luglio 2013 prevede quanto segue:
1A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo la maggiorazione dovuta sulle prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno è pari a:
- 1ª ora 15%
- 2ª ora 15%
- 3ª ora 25%
- 4ª ora 30%
Lavoro notturno
2Al lavoro normale notturno svolto dall'istruttore di guida si applica la maggiorazione del 10%. Al lavoro straordinario feriale notturno svolto dallo stesso lavoratore si applica la maggiorazione del 40%.