1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
2. L'importo degli scatti è il seguente:
Livelli Euro
Quadri 23,76
5° 18,59
4° 16,01
3° 14,98
2° 14,46
1° 12,39
3. Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti dai precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
4. Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
5. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello.
6. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.