1. Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
3. Le aziende concederanno i permessi richiesti a causa di grave lutto familiare (decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli ed altri familiari conviventi con il lavoratore) e saranno tenute (sempreché il lutto familiare non intervenga in periodo di ferie, malattia o infortunio del lavoratore) a retribuirli per il minimo di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 giorni nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori dalla provincia in cui abita.
4. Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le previsioni del presente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Art. .....
(Permessi solidali)
Nella contrattazione di 2° livello potranno essere definite modalità di "donazione" di ore di riposo e permessi, fermo restando i diritti di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa impresa al fine di consentire loro di assistere figli e familiari in particolari condizioni di salute.