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    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

    per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica

    Art. 35 (Secondo livello di contrattazione)


    Le parti, al fine di recepire l'accordo interconfederale sottoscritto tra Confcommercio - Imprese per l'Italia e CGIL, CISL e UIL il 24 novembre 2016, per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale, concordano di includerne i contenuti in sede di stesura dell'articolato contrattuale, che verrà effettuata entro il primo semestre dell'anno 2017.
    In tale ottica, condividono che il contratto nazionale è da tempo uno strumento in grado di coniugare esigenze organizzative e flessibilità per le imprese di tutte le dimensioni, con tutele collettive e un significativo welfare integrativo per tutti i dipendenti.
    Il c.c.n.l., che avrà durata quadriennale, pertanto, non si limita a stabilire i trattamenti retributivi minimi, ma è anche sede per concordare previsioni in materia di flessibilità e produttività immediatamente esigibili per le aziende, adeguabili all'evoluzione del quadro organizzativo, normativo ed economico e dare certezze al mondo del lavoro rispondendo a nuovi bisogni.
    Per gli aumenti retributivi, il c.c.n.l. prenderà a riferimento le dinamiche macro economiche, gli andamenti del settore e dei tradizionali indici dei prezzi al consumo, all'interno dell'equilibrio negoziale complessivo risultante dal rinnovo contrattuale.
    Secondo livello di contrattazione
    1. Il secondo livello di contrattazione, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente c.c.n.l.
    2. Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del c.c.n.l.
    3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge vigenti in materia.
    4. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il t.f.r. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
    5. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U./R.S.A. assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente contratto; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
    In presenza di erogazioni a titolo di salario di produttività concordata a livello territoriale, per la vigenza del presente c.c.n.l. non potranno essere presentate piattaforme aziendali per lo stesso titolo. La contrattazione aziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituirà la contrattazione territoriale.
    Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
    6. La contrattazione di secondo livello avrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del c.c.n.l.
    7. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività. Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
    In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
    8. Per gli eventuali premi e indennità aziendali comunque denominati, non previsti dal c.c.n.I., espressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi tabellari cosicché la misura in cifra non risulti variata.
    9. Le parti confermano la regolamentazione come indicata e concordano che procederanno ad adeguamenti normativi qualora lo decidessero a livello Confederale.

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