1. Le parti individuano in Forte (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua del terziario) il fondo di riferimento per le imprese del settore per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
2. Le parti ribadiscono l'efficacia del Protocollo sulla formazione continua dalle stesse siglato il 28 luglio 2009, che viene allegato al presente c.c.n.l.
Capitolo II
MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro.
Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente c.c.n.l. e degli accordi aziendali, dove previsti.
Nelle materie del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui alla legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a. contratti a termine;
b. lavoro a tempo parziale;
c. contratto di inserimento/reinserimento;
d. apprendistato professionalizzante;
e. somministrazione a tempo determinato.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.